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Benvenuto nel nuovo catasto del Comune di Acerra

aperto al pubblico a partire dal 1 Luglio 2026

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Per le richieste funzionali sull’utilizzo del programma scrivere a assistenza@oasisoftware.it

Per validazione iniziale delle ditte e per eventuali problemi con Pagopa
Per la validazione iniziale delle ditte e per eventuali problemi con Pagopa, scrivere a protocollo@pec.comune.acerra.na.it o chiamare il Tel. 0815219213.

Il Comune di Acerra  ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Legge Regionale della Campania 20 novembre 2018, n. 39 “Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, è autorità competente per le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici dei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti ubicati nel proprio territorio.

PERCHE' QUESTO CATASTO?

In ossequio a quanto previsto dall’art. 15, c. 3 della Legge Regionale 20 novembre 2018, n. 39 Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici", è stato adottato un catasto informatizzato degli impianti termici che consente l'accesso ai soggetti esterni che ne abbiano titolo (installatori, manutentori, responsabili impianto, fornitori di combustibile, ecc. ) e permette di gestire, per via telematica, un’ampia serie di attività e comunicazioni (trasmissione documenti, pagamento segni identificativi, ecc.).

Il catasto è finalizzato al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ed alla gestione di tutte le attività circa lo stato degli impianti nonché controllo, accertamento ed ispezione degli stessi.

Per ulteriori chiarimenti, consultare la pagina ".In costruzione".

CHI È INTERESSATO E COSA È NECESSARIO FARE

Secondo l’art. 6, comma 1, del D.P.R. 74/2013 «L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto.» Il responsabile dell’impianto termico è l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali, il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate, l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio, il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Il Responsabile di impianto che non provvede a far eseguire le operazioni di manutenzione e di controllo dell’efficienza energetica secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 € e non superiore a 3.000,00 €.

CHI PUÒ EFFETTUARE I CONTROLLI E LE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI

Le operazioni di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza energetica degli impianti termici devono essere affidati a ditte abilitate ed in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08.

TRASMISSIONE DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica dell’impianto, il tecnico che ha effettuato l’intervento ha l’obbligo di compilare e rilasciare, al Responsabile dell’Impianto, che firmerà per presa visione, il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) conforme ai modelli previsti dal D.M. 10/02/2014. Inoltre, ai sensi della L.R. 20 novembre 2018, n. 39, il manutentore trasmette, per via telematica ed entro 30 gg dalla data dell'intervento, i dati del RCEE con il relativo pagamento della tariffa a titolo di CIT (Contributo Impianti Termici), per conto del Responsabile dell’Impianto. Al fine di poter accedere alla piattaforma telematica è necessario, da parte della ditta di manutenzione, effettuare la registrazione.


Nel Catasto è altresì possibile rinvenire tutta la documentazione relativa ad ogni impianto censito (libretto d’impianto, rapporti di controllo dell’efficienza energetica, ecc.


CHI PUO' ACCEDERE AL CATASTO?

Attraverso una procedura di registrazione al catasto e relativa sottoscrizione delle condizioni d’uso (art. 5, c. 3 della L.R.),  per le sezioni di competenza, potranno accedere al Catasto i diversi soggetti abilitati a differente titolo e di seguito elencati:

a. il proprietario dell'immobile; 
b. l'occupante dell'immobile in caso di locazioni, comodato d’uso, ecc.; 
c. il terzo responsabile, ove incaricato; 
d. l'amministratore dell'immobile, in caso di impianti centralizzati; 
f. il distributore di combustibile; 
g. il manutentore; 
h. l'installatore; 
Consultando il menù ubicato a destra di questa pagina, è possibile consultare le diverse sezioni per acquisire ulteriori informazioni.


IMPIANTI TERMICI DA CENSIRE

Rientrano nell’ambito di applicazione della normativa regionale sugli impianti termici, e sono quindi censiti, gli impianti utilizzati per riscaldare o raffrescare gli ambienti ai fini del comfort degli utenti e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

  1. impianti di climatizzazione invernale (caldaie, pompe di calore per riscaldamento, fan-coil, aerotermi, radiatori, ecc.) di potenza termica utile nominale non minore di 10 Kw;
  2. impianti di climatizzazione estiva (pompe di calore per il condizionamento estivo, fan-coil, split, ecc..) di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW;
  3. impianti di produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
Non sono invece soggetti all’attività di controllo gli impianti termici di seguito individuati (art. 9  della L.R.):
  • gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 10 kW ; 
  • gli impianti per la climatizzazione estiva, composti da una o più macchine frigorifere, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
  • i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica; 
  • i sistemi dedicati, esclusivamente, alla produzione di acqua calda sanitaria (ACS), al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate (sedi di attività professionale, commerciale o associativa, purché prevedano un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale);
  • gli impianti termici inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.